Sez. 1, Sentenza n. 3300 del 13/05/1983 (Rv. 428192 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - DECORRENZA.*
In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 decorre dall'inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia della relazione di stima dello ufficio tecnico erariale, solo se tale inserzione abbia costituito l'atto finale del procedimento e sia stata preceduta oltre che dal deposito nella segreteria del comune di quella relazione, dalla prescritta notifica della Determinazione concreta dell'indennità ai proprietari espropriandi. Pertanto, se tale inserzione non sia stata preceduta dalla suddetta notificazione, la stessa è inidonea a determinare la decorrenza dei termini per l'opposizione alla stima, i quali decorreranno, invece, dal giorno in cui i proprietari espropriandi acquistano conoscenza legale della Determinazione della indennità e cioè dalla data di notifica della stima dell'ufficio tecnico erariale. (V 4679/81, mass n 415389).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)