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Sez. 5, Sentenza n. 23024 del 11/11/2015 (Rv. 637169 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Notifica alla residenza anagrafica invece che all'indirizzo indicato in dichiarazione - Invalidità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637169-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 23/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)