Sez. 5 - , Sentenza n. 25680 del 14/12/2016 (Rv. 641942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Indicazione della residenza nella dichiarazione annuale dei redditi - Originaria difformità rispetto alla risultanze anagrafiche - Rispetto dei principi di buona fede e di affidamento - Necessità - Inosservanza – Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
In tema di accertamento delle imposte dei redditi, in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi (nella specie, ex art. 140 c.p.c.) presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto.
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 23/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)