Sez. U, Sentenza n. 7862 del 11/06/2001 (Rv. 547383 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti autonomi lirici - Trasformazione in fondazioni - Controversie relative alla natura del rapporto di lavoro instaurato prima della trasformazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Controversie relative a differenze retributive successive alla trasformazione - Giurisdizione dell'AGO - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dalla legge n. 800 del 1967, sono stati trasformati, a seguito della D.L. n. 345 del 2000 convertito in legge n. 6 del 2001, in fondazioni, che hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998 e sono subentrate nei rapporti attivi e passivi dell'ente; pertanto, la controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi prima di quella data, prospettando l'inquadramento del rapporto nello schema del pubblico impiego, è riservata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 1154 del 1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre, in caso di richieste relative a differenze retributive riferibili al periodo successivo alla trasformazione dell'ente, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/2000 num. 345, Legge 26/01/2001 num. 6 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/1998 num. 1154 art. 45 com. 17, Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)