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Sez. L, Sentenza n. 6144 del 27/03/2004 (Rv. 571597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione del divieto di intermediazione di manodopera - Retribuzione - Obbligazione solidale tra datore di lavoro effettivo e interposto - Configurabilità - Azione nei confronti del datore di lavoro interposto - Detrazione di quanto ricevuto dal committente datore di lavoro effettivo effettivo - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Anche nel caso di violazione del divieto di interposizione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ferma restando la sussistenza, tra il committente e il datore di lavoro interposto, di un'obbligazione solidale per il pagamento delle retribuzioni, il lavoratore ha diritto alla percezione di un'unica retribuzione, sicché dal credito retributivo azionato nei confronti del datore di lavoro interposto deve essere detratto quanto percepito dall'interponente datore di lavoro effettivo.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)