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Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 26/02/1982 (Rv. 419103 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI OPPORRE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI UN COEREDE ALL'ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ALTRO COEREDE, DEL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA DIVISIONE DELL'EREDITÀ STESSA - RINUNCIA TACITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419103-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI OPPORRE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI UN COEREDE ALL'ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ALTRO COEREDE, DEL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA DIVISIONE DELL'EREDITÀ STESSA - RINUNCIA TACITA - SUSSISTENZA.*

La rinuncia alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 terzo comma cod. civ., può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo. Pertanto, con riguardo alla prescrizione del diritto di un coerede all'accettazione della eredità, la suddetta rinuncia tacita, da parte dell'altro coerede, è configurabile nel suo riconoscimento del diritto del primo a partecipare alla divisione dell'eredità. (V 68/78, mass n 389358; (V 3235/68, mass n 336185).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)