Sez. 2, Sentenza n. 263 del 15/01/1996 (Rv. 495382 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Diritto di taluno dei chiamati di accettare l'eredità - Prescrizione decennale - Rinunzia espressa o tacita del soggetto al quale giova - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Intervenuta la prescrizione decennale del diritto di taluno dei chiamati ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 cod. civ. (il quale richiama la causa di estinzione dei diritti prevista dall'art. 2934 stesso codice) il soggetto al quale la suddetta prescrizione giovi può rinunziarvi manifestando -in forma espressa o tacita - l'inequivoca volontà di non avvalersene e perdendo di conseguenza sul piano processuale il potere di opporre la relativa eccezione, cosicché, non operando la prescrizione ipso iure, il diritto da essa colpito, non più indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell'eccezione, riacquista il suo vigore come se il termine di prescrizione non fosse ancora interamente decorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)