Sez. 5, Sentenza n. 18075 del 13/01/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247133 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Diniego di convalida dell'arresto e impossibilità di procedere a giudizio direttissimo con conseguente restituzione degli atti al P.M. - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
Non è applicabile la disciplina (art. 27 cod. proc. pen.) - per la quale le misure cautelari disposte dal giudice dichiaratosi incompetente cessano di avere efficacia se entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda a rinnovarle - nel caso in cui il giudice non convalidi l'arresto e riscontrando, stante il mancato consenso dell'imputato, l'impossibilità di procedere a giudizio direttissimo, restituisca gli atti al P.M., ex art. 449, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto la necessità di rinnovazione della misura cautelare, in virtù del disposto di cui all'art. 27 cod. proc. pen., opera soltanto quando il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello incompetente. Ne consegue che qualora, invece, il nuovo provvedimento sia emesso dal G.i.p. appartenente allo stesso Tribunale il cui giudice del dibattimento abbia applicato la misura e disposto la regressione del procedimento, l'identità dell'ufficio giudiziario comporta che non ricorrano gli estremi della incompetenza di cui all'art. 27 suddetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)