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Sez. 2, Sentenza n. 1694 del 12/03/1984 (Rv. 433767 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - INTIMAZIONE DEL COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON IL VENDITORE CON FISSAZIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433767-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - INTIMAZIONE DEL COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON IL VENDITORE CON FISSAZIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella vendita di cosa altrui con buona fede del compratore sussiste inadempimento del venditore per l'omesso trasferimento del diritto come effetto immediato del puro e semplice consenso. Tale inadempimento legittima lo stesso compratore, che abbia interesse all'acquisto della cosa, ad intimare al venditore diffida ad adempiere, cioè a procurargli l'acquisto della cosa venduta, senza dover preventivamente stipulare un'apposita convenzione con il venditore con fissazione di termine, poiché l'inadempimento si verifica nel momento stesso in cui il venditore pone in essere l'atto dispositivo della cosa altrui facendola passare per propria. (Conf 1727/81, mass n 412412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)