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Sez. L - , Ordinanza n. 8259 del 14/03/2022 (Rv. 664139 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Corsi concorso abilitanti per l'insegnamento ex art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla l. n. 143 del 2004 - Violazione delle regole della procedura - Conseguenze - Esclusione dalla graduatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664139-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

I corsi abilitanti per l'insegnamento, previsti dall'art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla l. n. 143 del 2004, costituiscono una forma agevolata di accesso alle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, al fine della stipula dei contratti di insegnamento a tempo indeterminato, le cui regole procedurali - tra cui il rispetto del termine per la presentazione della domanda - sono integralmente previste dalla legge e costituiscono presupposti per il sorgere del diritto alla iscrizione nella graduatoria; ne consegue che la violazione di dette regole esclude la possibilità di stabilizzare non solo l'iscrizione in graduatoria, ma anche la conseguita abilitazione e ciò in ragione della natura agevolata di essa, sicché la P.A., con mero atto di gestione, potrà procedere al depennamento di chi è stato iscritto senza averne diritto.

Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 2 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)