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Sez. L - , Sentenza n. 10765 del 04/05/2018 (Rv. 648964 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Graduatorie ad esaurimento - Inserimento degli ammessi ai corsi abilitanti - Decorrenza - Dal conseguimento del titolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648964-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola primaria e secondaria, stante il disposto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006, che consente l'inserimento con riserva nelle dette graduatorie dei docenti ammessi a frequentare i corsi abilitanti previsti dal d.l. n. 97 del 2004, conv. con modif. in l. n. 143 del 2004, lo scioglimento della riserva discende, quale effetto automatico, dal conseguimento del titolo, sicché, trattandosi di diritto soggettivo del docente, la P.A. non può fissare una data di decorrenza, unica per tutti i corsisti, diversa da quella del conseguimento dell'abilitazione da parte di ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)