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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 22/01/2010 (Rv. 611224 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Dislivello derivante dall'opera dell'uomo - Muro di contenimento - Costruzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611224-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)