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Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 21/05/1997 (Rv. 504571 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fondi a dislivello naturale - Muro di contenimento - Costruzione - Configurabilità - Esclusione - Dislivello derivante dall'opera dell'uomo - Terrapieno e muro di contenimento - Costruzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504571-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione" ai fini e per gli effetti dell'art. 873 cod. civ. il muro di contenimento realizzato per evitare smottamento o frane. Nel caso invece di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono, invece, considerarsi costruzioni in senso tecnico - giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)