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Sez. L, Sentenza n. 12837 del 27/12/1993 (Rv. 484879 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Legittimazione del datore di lavoro - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1993-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484879-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore, creditore dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi. In relazione a tale rapporto obbligatorio (al quale è estraneo il lavoratore) il datore di lavoro resta l'unico legittimato a richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati e non dovuti, anche per la parte a carico del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)