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Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 04/03/1992 (Rv. 476036 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle donazioni - In genere | Infedele dichiarazione del valore venale di beni immobili oggetto di donazione - Sanzione - Pena pecuniaria - Commisurazione - "Imposta dovuta" - Nozione.
Stato
decisa il 1992-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476036-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle donazioni - In genere

Ai sensi dell'art. 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637, per "imposta dovuta" - cui va commisurata la pena pecuniaria applicabile per infedele dichiarazione circa il valore venale dei beni immobili oggetto di donazione - deve intendersi quella che in concreto il contribuente è tenuto a versare e di conseguenza l'imposta risultante dalle differenze fra l'ammontare astrattamente calcolato in base al detto valore a la imposta dell'INVIM, da detrarsi ai sensi dell'art. 19 dello stesso d.P.R: e ciò secondo la "ratio" ed il tenore letterale della norma, la quale, nel medesimo senso è stata poi ribadita, con espressa previsione della valutabilità ai detti fini della detrazione dell'INVIM, dall'art. 54 del d.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 51, DPR 31/10/1990 num. 346 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)