Sez. 1, Sentenza n. 7303 del 05/08/1994 (Rv. 487675 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SANZIONI - INCOMPLETEZZA O INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Pena pecuniaria - Determinazione - Espressione "imposta dovuta" di cui all'art. 51 d.P.R. n. 637 del 1972 - Portata - I.N.V.I.M. - Detrazione - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SANZIONI - INCOMPLETEZZA O INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, per imposta dovuta - cui va commisurata la pena pecuniaria applicabile per infedele dichiarazione circa il valore venale dei beni immobili oggetto di successione - deve intendersi quella che in concreto il contribuente è tenuto a versare e di conseguenza l'imposta risultante dalle differenze tra l'ammontare astrattamente calcolato in base a detto valore e la imposta dell'I.N.V.I.M., da detrarsi ai sensi dell'art. 19 dello stesso d.P.R.; e ciò secondo la "ratio", ed il tenore letterale della norma, la quale, nel medesimo senso, è stata poi ribadita, con espressa previsione della valutabilità ai detti fini della determinazione dell'I.N.V.I.M., dall'art. 54 del d.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 51, DPR 31/10/1990 num. 346 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)