Sez. L - , Sentenza n. 5718 del 09/03/2018 (Rv. 647511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Comunicazione alle OO.SS. provinciali - Requisito di validità del contratto - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria le richieste di assunzione ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 non è prevista come requisito di validità del negozio, non essendo ravvisabile, pertanto, né una nullità testuale, né una cd. virtuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa di legge, in quanto le modalità del controllo sindacale – come normativamente previste nella specie - mirano soltanto ad agevolare una verifica eseguibile anche altrimenti e che resta fondamentalmente garantita dall'onere probatorio (della legittimità del termine) incombente sul datore di lavoro, oltre che dalla possibilità di far valere l'inosservanza dellàobbligo come condotta antisindacale reprimibile ex art. 28 st.lav.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)