Sez. L - , Ordinanza n. 26670 del 22/10/2018 (Rv. 651199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Comunicazione alle OO.SS. - Previsione a pena di nullità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), nel prescrivere a carico dell'utilizzatore l'obbligo di comunicare alle OO.SS. il numero dei lavoratori somministrati ed i motivi del ricorso alla somministrazione, non assume il carattere di norma imperativa e si limita a configurare un mero obbligo informativo la cui violazione non genera la nullità, né genetica, né funzionale, del contratto di somministrazione, essendo sanzionata esclusivamente in sede amministrativa ex art. 18, comma 3 bis, del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 24 com. 4, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)