Sez. 3, Sentenza n. 41 del 03/01/2014 (Rv. 629966 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Discipline di cui all'art. 2 ed all'art. 13 della legge n. 117 del 1988 - Presupposto applicativo comune - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Esclusione - Correlazione a funzioni giudiziarie - Sufficienza - Fondamento - Conseguenze - Accertamento di un vincolo di occasionalità necessaria fra responsabilità ed attività eminentemente decisorie - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, sussiste una sostanziale sovrapponibilità tra l'art. 2, relativo alle ipotesi di dolo e colpa grave, e l'art. 13, relativo invece ai fatti costituenti reato, della legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che è di difficile configurazione un dolo civile distinto da quello penale, e presupposto applicativo della prima disposizione, come dell'intera legge n. 117 del 1988, non è l'espletamento di funzioni giurisdizionali in senso stretto, bensì l'esercizio in generale di funzioni giudiziarie, con estensione dell'ambito di operatività della disciplina oltre l'attività eminentemente decisoria. Ne consegue che è irrilevante, ai fini risarcitori, l'indagine sulla sussistenza o meno di un vincolo di necessaria occasionalità con l'esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, potendosi configurare - come desumibile dall'art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, che regola anche l'ipotesi in cui non siano previsti rimedi processuali avverso i provvedimenti decisori - un'azione di responsabilità per un fatto che tragga origine esclusivamente da un comportamento o da un atto del magistrato.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)