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Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011 (Rv. 617820 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Fatto costitutivo - Singolo atto o provvedimento - Decorso del termine di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988 - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617820-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta. (In applicazione di tali criteri, la S.C. ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e per il decreto di citazione emesso dal G.I.P., il citato termine biennale decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l'atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)