Sez. 2, Sentenza n. 510 del 26/01/1982 (Rv. 418213 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONDOMINO PER RECUPERARE LE SOMME VERSATE ALLO AMMINISTRATORE IN VECE DI ALTRO CONDOMINO IN ESECUZIONE DI UNA DELIBERAZIONE CONDOMINIALE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - ACCERTAMENTO IN VIA PRINCIPALE SU TALE QUESTIONE - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE SUL RECUPERO DELLA SOMMA - ESTENSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONDOMINO PER RECUPERARE LE SOMME VERSATE ALLO AMMINISTRATORE IN VECE DI ALTRO CONDOMINO IN ESECUZIONE DI UNA DELIBERAZIONE CONDOMINIALE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - ACCERTAMENTO IN VIA PRINCIPALE SU TALE QUESTIONE - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE SUL RECUPERO DELLA SOMMA - ESTENSIONE.*
Nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti di altro condomino per recuperare l'importo di quanto in sua vece versato all'amministratore in esecuzione di una delibera condominiale, la contestazione, da parte del convenuto, della legittimità dell'operato dell'assemblea implica un accertamento che, attenendo al fondamento stesso della pretesa attorea, va compiuto in via non incidentale ma principale. Tuttavia, ove il credito vantato dall'attore rientri nella Competenza per valore del pretore adito, la Competenza di tale giudice resta ferma, in ordine all'intera controversia, giacché riguardo a detto accertamento non sussiste (ai fini dell'applicabilità dell'art. 34 cod. proc. civ.) una Competenza per materia del tribunale, essendo stato abrogato lo art. 26, secondo comma, del R.d.l. 15 gennaio 1934 n. 56 (disciplina dei rapporti di condominio sulle case) dalla disciplina del codice civile, che ha regolato tutta la materia senza riprodurre il contenuto di tale disposizione. (V 3071/74, mass n 371531; (V 875/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Preleggi art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/01/1934 num. 56 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)