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Sez. 2, Sentenza n. 7073 del 07/07/1999 (Rv. 528406 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Delibera dell'assemblea per oneri condominiali - Impugnazione - Non sospensione della sua efficacia - Decreto ingiuntivo in base ad essa - Legittimità - Opposizione - Sospensione necessaria del giudizio, in attesa dell'esito di quello di impugnazione della delibera - Esclusione - Accoglimento dell' impugnazione - Effetti.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528406-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'attualità del debito per oneri condominiali deliberati dall'assemblea non dipende dalla legittimità della delibera, ma dalla sua efficacia, sì che è ottenibile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base ad essa, benché impugnata, se non è stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, né sussiste pregiudizialità necessaria tra questo giudizio e quello di opposizione al decreto perché l'esito sulla validità della delibera incide soltanto sull'eventuale diritto del condomino a ripetere quanto versato più del dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)