Sez. 3, Ordinanza n. 3234 del 01/12/1994 Cc. (dep. 14/12/1994) Rv. 200944 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fattispecie.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere
Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale, in considerazione dello espresso disposto dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. e dall'ampiezza della sua formulazione, involgente tutti i termini procedurali in materia penale. (Nella specie, relativa a annullamento di ordinanza di riesame confermativa di decreto di convalida di sequestro probatorio, la decisione era stata adottata in periodo feriale senza alcuna rinuncia, espressa o tacita, del difensore e dell'indagato alla sospensione dei termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)