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Sez. 4, Sentenza n. 19 del 11/01/2000 Cc. (dep. 26/09/2000) Rv. 216922 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216922-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In materia di termini processuali, la sospensione prevista durante il periodo feriale opera anche con riferimento alle impugnazioni relative alle misure cautelari reali (affermando il principio la Corte ha precisato che - ai fini della operatività della citata sospensione - è ininfluente il fatto che il soggetto che proponga ricorso avverso una misura cautelare reale sia sottoposto eventualmente a misura cautelare personale: ciò in quanto quel che rileva è l'oggetto del procedimento incidentale e non la condizione soggettiva dell'interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)