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Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 07/06/1968 (Rv. 333593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MANCATA CORRESPONSIONE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - ULTERIORE RISARCIMENTO - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MANCATA CORRESPONSIONE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - ULTERIORE RISARCIMENTO - ONERE PROBATORIO.*

A norma dell'art. 1224 cod.civ., in materia di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, come e quella relativa alla retribuzione per prestazioni lavorative, sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, mentre soltanto al creditore che dimostri di avere subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. (V. N. 26-68, massima n. 330823 n.2295-67, massima n. 329506).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)