diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26 del 08/01/1968 (Rv. 330823 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- INTERESSI LEGALI - MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1968-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330823-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- INTERESSI LEGALI - MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*

La mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie comporta, a titolo di risarcimento del danno, la corresponsione degli interessi legali, anche se questi non erano dovuti in precedenza ed anche se il creditore non prova di avere sofferto danno. Il risarcimento del maggior danno rispetto all'importo degli interessi legali puo, invece, essere riconosciuto al creditore solo se egli dimostri di averlo subito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)