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Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009 Ud. (dep. 17/11/2009) Rv. 245527 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Pluralità di garanti - Rapporti reciproci - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245527-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)