Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023 Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285470 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in abitazione o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora - "Pertinenza di privata dimora" - Nozione - Contiguità fisica con il bene principale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).
Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)