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Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 Ud. (dep. 22/06/2017) Rv. 270076 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. - Nozione di privata dimora - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270076-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52 com. 3, Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 14, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)