Sez. L, Sentenza n. 1205 del 18/02/1980 (Rv. 404700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - NOZIONE - IMPIEGATO DI CONCETTO DI SECONDA CATEGORIA - MANSIONI SPECIFICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - NOZIONE - IMPIEGATO DI CONCETTO DI SECONDA CATEGORIA - MANSIONI SPECIFICHE.*
Gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive (non dirigenziali) sono quelli preposti, in via formale o di fatto, ad un singolo settore, ramo o servizio dell'organizzazione, con relativa supremazia gerarchica e responsabilita. Rispetto a tale qualifica, costituisce attributo specifico del semplice impiegato di concetto (di seconda categoria) l'esplicazione di attivita intellettiva che pur essendo di portata piu modesta di quella dell'impiegato di categoria superiore, e tuttavia pur sempre caratterizzata da una certa autonomia di attuazione. (V 4236/78, mass n 393873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)