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Sez. L, Sentenza n. 4236 del 20/09/1978 (Rv. 393873 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE E NON DIRIGENZIALI E SEMPLICE IMPIEGATO DI CONCETTO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393873-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE E NON DIRIGENZIALI E SEMPLICE IMPIEGATO DI CONCETTO - DISTINZIONE.*

Nella fondamentale distinzione dei prestatori di lavoro nelle tre categorie di dirigenti, impiegati e operai, la pratica sindacale ha introdotto ulteriori suddivisioni, creando, tra l'altro, la particolare figura degli impiegati con funzioni direttive non dirigenziali (di prima categoria), i quali sono preposti, in via formale o di fatto, ad un singolo settore, ramo o servizio della organizzazione aziendale, con relativa supremazia gerarchica e responsabilita; rispetto all'impiegato di prima categoria, costituisce attributo specifico del semplice impiegato di concetto (di seconda categoria) l'esplicazione di un'attivita intellettiva che, pur essendo di portata piu modesta di quella dell'impiegato di categoria superiore, e tuttavia pur sempre caratterizzata da una certa autonomia di attuazione. (Conf 4516/76, mass n 383237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)