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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 242 del 11/01/2016 (Rv. 638742 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto di prelazione agraria - Rinuncia - Presupposti - Fattispecie in tema di domanda di risoluzione di un preliminare di vendita del fondo soggetto a prelazione.
Stato
decisa il 2016-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638742-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale "denuntiatio", quale momento di insorgenza del suo diritto. (Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)