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Sez. 3, Sentenza n. 25141 del 27/11/2006 (Rv. 595481 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto di prelazione agraria - Fondamento - Rinuncia - Presupposti - Fattispecie in tema di preliminare di vendita del fondo soggetto a prelazione.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595481-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, il coltivatore diretto del fondo, avendo facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi, della sua scelta, non può validamente rinunciare alla prelazione spettantegli ai sensi degli artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971 se non in seguito (e in dipendenza) della rituale comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo (c.d. "denuntiatio"), comunicazione che, di tale diritto, determina l'insorgenza; né può, d'altro canto, esercitarlo all'esito della trasmissione di un preliminare di compravendita non sottoscritto da tutti i comproprietari del fondo oggetto dell'alienazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)