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Sez. 1, Sentenza n. 18760 del 20/12/2022 Cc. (dep. 04/05/2023) Rv. 284510 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284510-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)