Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020 Cc. (dep. 19/02/2021) Rv. 280433 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissi – Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)