Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014 (Rv. 632960 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente - Inammissibilità - Rimessione della questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata inammissibilità dell'atto di appello), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)