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Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 22/07/1971 (Rv. 353353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N 1369 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N 1369 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Poiche il legislatore ha specificato nel comma secondo dell'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369 (sulla interposizione nel lavoro), le opere per la cui esecuzione e prevista la disciplina speciale di cui al primo comma della stessa norma di legge, non e possibile comprendere in dette opere anche quelle edili di scavo di buche, sollevamento di pali e montaggio di cabine prefabbricate che, se pur preparatorie a quelle d'impianto delle reti a bassa tensione, non presentano pero gli stessi rischi anche perche dette reti non sono ancora funzionanti.*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)