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Sez. L, Sentenza n. 3396 del 07/07/1978 (Rv. 392841 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) -NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA EX ART 3, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - APPLICABILITA - LIMITI - APPALTI CONCESSI DALL'ENEL PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI RETI ELETTRICHE A BASSA TENSIONE - APPALTI PER ATTIVITA DI RILEVAMENTO SUI TERRENI E DI ESPLETAMENTO DI PRATICHE, NECESSARIE ALLA IMPOSIZIONE DI SERVITU DI ELETTRODOTTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392841-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) -NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA EX ART 3, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - APPLICABILITA - LIMITI - APPALTI CONCESSI DALL'ENEL PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI RETI ELETTRICHE A BASSA TENSIONE - APPALTI PER ATTIVITA DI RILEVAMENTO SUI TERRENI E DI ESPLETAMENTO DI PRATICHE, NECESSARIE ALLA IMPOSIZIONE DI SERVITU DI ELETTRODOTTO - ESCLUSIONE.*

La disciplina dell'art 3, primo comma, legge n 1369 del 1960, secondo cui gli imprenditori che appaltano opere o servizi nell'interno delle aziende, con organizzazione o gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori da loro dipendenti, si applica anche agli appalti concessi dall'ENEL per la costruzione e la manutenzione di reti elettriche, purche si tratti di "reti a bassa tensione", com'e specificato nel secondo comma dello stesso articolo 3, in quanto soltanto l'attivita relativa a tali reti e da considerare inerente al ciclo produttivo normale dell'ente. Tale disciplina, inoltre, si applica agli appalti concessi dall'ENEL solo per attivita tipicamente elettriche, cioe che richiedano una specifica Competenza in materia di elettricita con esposizione agli specifici rischi di essa, e non quindi per le attivita di rilevamento sui terreni e di espletamento di pratiche, necessarie all'imposizione di servitu di elettrodotto. (V 2402/71, mass n 353353).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)