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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4565 del 27/02/2018 (Rv. 647376 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore di computo del termine per proporre impugnazione - Errore revocatorio - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647376-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, adito in revocazione, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza di rigetto per tardività di ricorso proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., sull'erroneo presupposto che configurasse errore di diritto, e non di fatto, non aver tenuto conto della scadenza del termine in giorno festivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)