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Sez. 1, Sentenza n. 8034 del 22/05/2003 (Rv. 563520 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Matrimonio con cittadino italiano - Sufficienza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno - Esclusione - Instaurazione dell'effettiva convivenza - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563520-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Anche ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (antecedente, cioè, alla introduzione, ad opera della legge 30 luglio 2002, n. 189, del comma primo bis), il matrimonio contratto con un italiano non attribuiva senz'altro allo straniero il diritto di ottenere il permesso di soggiorno, perché, mirando a tutelare l'unità familiare, il rilascio di quest'ultimo presupponeva la instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi, con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, il questore poteva rifiutare o revocare il permesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)