Sez. 1, Sentenza n. 3622 del 24/02/2004 (Rv. 570432 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniera convivente con cittadino italiano - Divieto di espulsione ex art. 19, comma secondo, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Richiamo all'ordinanza della Corte cost. n. 313 del 2000.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 19, comma secondo, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione della straniera coniugato con un cittadino italiano, non è applicabile, in via analogica, allo straniero convivente 'more uxoriò con un cittadino italiano, in quanto la norma, secondo l'interpretazione offertane dalla Corte cost. (ord. n. 313 del 2000), risponde all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è assente nella convivenza 'more uxoriò, non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la famiglia di fatto nella materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l'espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di escludere facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)