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Sez. L - , Sentenza n. 19660 del 22/07/2019 (Rv. 654739 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 148 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011 - Disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro - Derogabilità - Esclusione dell’indennità sostitutiva di preavviso - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654739-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

In tema di contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo l'esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)