Sez. L - , Sentenza n. 27115 del 15/11/2017 (Rv. 646258 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Contratti aziendali - Efficacia “erga omnes” ex art. 8, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011 - Ambito di applicazione - Individuazione - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di contrattazione aziendale, l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, è una norma solo apparentemente retroattiva, in quanto prevede il meccanismo affinché gli stessi acquisiscano efficacia "erga omnes" anche per il futuro, ma non la nega per i fatti verificatesi prima della sua emanazione e regolati da quegli stessi contratti aziendali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)