Sez. 6, Sentenza n. 1461 del 21/04/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 214751 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Trattato di estradizione Italia-Canada - Richiesta di arresto in attesa della domanda di estradizione - Possibilità - Lingua, contenuto e modalità di inoltro della domanda - Previsione di particolari formalità - Esclusione - Limiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
Secondo la formulazione del paragrafo X, primo comma, del Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto della persona estradanda sia per via diplomatica, sia tramite l'Interpol. La forma della relativa domanda - che non è soggetta a termini di decadenza - specificata solo quanto al contenuto necessario nelle disposizioni successive al paragrafo X, è lasciata alla libertà delle Parti contraenti, di guisa che non ha rilievo alcuno né la lingua adoperata né il mezzo di trasmissione della domanda medesima, sempre che esso consenta il controllo della sua provenienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716, Tratt. Internaz. 06/05/1981, Legge 22/04/1985 num. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)