Sez. 6, Sentenza n. 9092 del 23/11/2012 Cc. (dep. 25/02/2013) Rv. 254379 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Caducazione della misura alla scadenza alla scadenza del termine massimo decorrente dall'arresto - Condizioni - Modalità di trasmissione della domanda di estradizione - Rilevanza - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
In tema di estradizione per l'estero secondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell'art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se la domanda di estradizione ed i relativi documenti, allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall'arresto (che deve essere computato nel termine), non siano stati indirizzati dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto, ovvero trasmessi per via diplomatica, a nulla rilevando il fatto che la domanda di estradizione sia pervenuta nel termine su indicato all'INTERPOL (Organizzazione di internazionale di Polizia criminale) o ad altra autorità diversa da quelle sopra indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)