Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 30/03/1982 Ud. (dep. 28/06/1982) Rv. 154410 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - SCARICO NEL SOTTOSUOLO COMMESSO PRIMA DEL 13 GIUGNO 1976 - IPOTESI DI REATO - ESCLUSIONE - RATIO - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - SCARICO NEL SOTTOSUOLO COMMESSO PRIMA DEL 13 GIUGNO 1976 - IPOTESI DI REATO - ESCLUSIONE - RATIO - ECOLOGIA.*
La legge statale n. 319/76 prevede una ipotesi di reato per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo ove non siano adeguati alla tabella C, allegata alla legge stessa, entro tre anni dalla sua entrata in vigore (13 giugno 1976). A sua volta, la legge regionale lombarda n. 48/74, distingueva scarichi in corpi di acque superficiali, in fognature e sul suolo e nel sottosuolo, prevedendo solo per i primi due l'adeguamento previsto ai limiti della tabella C, della stessa legge; per tale ultima ipotesi la legge regionale esprimeva riserva di emanare regolamentazione per istituire l'Obbligo di far cessare gli scarichi in atto entro due anni dalla sua entrata in vigore (entro il 5 settembre 1976). Non avendo la legge regionale provveduto a sciogliere la riserva, ne consegue che lo scarico nel sottosuolo commesso nel periodo in cui il triennio, previsto dalla legge 319/76 per l'adeguamento, non era maturato, non è punibile perché non è previsto dalla legge come reato.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)