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Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 20/05/1983 Ud. (dep. 30/09/1983) Rv. 160329 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - COMPETENZE NORMATIVE STATALI E REGIONALI - ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - RAPPORTI CON LE PRESCRIZIONI REGIONALI - FATTISPECIE: DELIBERAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160329-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - COMPETENZE NORMATIVE STATALI E REGIONALI - ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - RAPPORTI CON LE PRESCRIZIONI REGIONALI - FATTISPECIE: DELIBERAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA.*

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 impone l'osservanza delle prescrizioni, stabilite dalle regioni o dagli enti locali, alla condizione che esse siano compatibili con la nuova normativa. Pertanto è illegittima la prescrizione di un impianto di depurazione adottata da un comune, in conformità di una deliberazione di giunta regionale, che imponga dei limiti temporali di attuazione più ristretti di quelli consentiti dalla legge statale. (nella specie è stata ritenuta l'incompatibilità della deliberazione di giunta regionale Emilia-Romagna del 12 settembre 1978, n. 3138 con la disposizione di cui all'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 39). (Conf mass n 153831; (Conf mass n 154093; (Conf mass n 154410; (Conf mass n 156623; (Conf mass n 156580; (Conf mass n 157384; (Conf mass n 157466; (Conf mass n 158211).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)