Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 02)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'”accipiens” dell'”animus detinendi” e non dell'”animus possidendi” - Fondamento.
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE
In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.
Cod. Civ. art. 782 com. 2, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)