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Sez. 1, Sentenza n. 9322 del 27/04/1990 Ud. (dep. 28/06/1990) Rv. 184727 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA POTENZIALITÀ OFFENSIVA DELL'ARMA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184727-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA POTENZIALITÀ OFFENSIVA DELL'ARMA - LEGITTIMITÀ.*

In tema di reati in materia di armi, il riferimento alla potenzialità offensiva dell'arma, desunta dal calibro particolarmente elevato, poiché opera una valutazione attinente alla qualità dell'arma, già esaurisce l'Obbligo della motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, che non può essere assolutamente svalorizzata da superflui riferimenti anche alla personalità dell'imputato, i cui connotati concorrono sussidiariamente alla valutazione dell'entità del fatto (fattispecie in cui l'imputato era stato trovato in possesso di una glisenti cal. 10). (V mass n 182235; (V mass n 179478; (V mass n 178492; (V mass n 178405, ed ivi citate; (V mass n 177116, ed ivi citata; (V mass n 176398, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)