Sez. 3, Sentenza n. 10892 del 17/06/1985 Ud. (dep. 14/10/1986) Rv. 173968 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - DICHIARAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE - GRADUALE AFFIDABILITÀ PREVISTA NEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 479 E 480 COD. PEN., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA TIPICA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - DICHIARAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE - GRADUALE AFFIDABILITÀ PREVISTA NEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 479 E 480 COD. PEN., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA TIPICA.*
Con le norme di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. relative, rispettivamente, al delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in Atti pubblici e al delitto di falsità ideologica commessa dal medesimo in certificati o autorizzazioni amministrative, il legislatore ha determinato una gradualità nella affidabilità della dichiarazione del pubblico ufficiale. Questi, secondo l'art. 479 cod. pen., è autore o spettatore di una specifica attività; secondo l'art. 480 cod. pen. esaurisce la sua condotta delittuosa nello attestare falsamente un fatto, di cui l'atto è destinato a provare la verità, senza privilegiare in alcun modo la dichiarazione con l'affermazione che il fatto è avvenuto in sua presenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)